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“Incremento al milione” delle pensioni per invalidi totali estese ai maggiorenni

Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, l’INPS ha decretato “il riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti”, ossia l’aumento della pensione sino a un massimo di 651,51 euro mensili. Tale incremento, con la precedente normativa, era riconosciuto al compimento del sessantesimo anno di età, mentre adesso è esteso a tutti i maggiorenni.

SCARICA LA CIRCOLARE INPS numero 107 del 23/09/2020

Questa la motivazione: “Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età (…) Le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

IN COSA CONSISTE L’AUMENTO DELLA PENSIONE

Questo si traduce in un aumento tale da raggiungere totalmente fino a 651,51 euro mensili che verrà erogato, qualora siano rispettati alcuni limiti reddituali, a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, (pensione di inabilità lavorativa) dai 18 ai 60 anni.

CHI HA DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE

Qualora rientrino in precisi limiti reddituali, hanno diritto ad una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità i titolari di:

  • pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi)
  • pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984

tra i 18 e i 60 anni.

Sono esclusi gli invalidi parziali.

I LIMITI REDDITUALI PER L’AUMENTO DELLA PENSIONE

Rispetto ai requisiti reddituali va fatto notare che all’aumentare del reddito diminuisce progressivamente l’incremento: per questo non si tratta di un aumento standard uguale per tutti. Inltre i limiti di reddito cambiane a seconda che il soggetto sia solo o sposato.

Qui i requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

COME CALCOLARE I LIMITI REDDITUALI

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Non concorrono al calcolo reddituale:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

COME FARE PER AVERE LA MAGGIORAZIONE

La maggiorazione segue strade diverse a seconda che si tratti della pensione di inabilità assistenziale o previdenziale. Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti:

  • agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità a decorrere dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d’ufficio (quindi senza bisogno di presentare domanda)
  • i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda. In questo caso il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. L’INPS precisa inoltre che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.”

In caso di dubbi o necessità particolari, chiedi informazioni allo Sportello S.A.I. di Anffas Torino al al numero 011-3810723