Bambino per mano ai genitori
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Tutto quello che c’è da sapere sull’assegno unico per i figli con disabilità

Anffas per Loro e il coordinamento Anffas Umbria hanno prodotto un documento interessante e completo in merito all’assegno unico per i figli con disabilità, che riportiamo a seguire.

Assegno unico figli con disabilità 

Riferimenti normativi

La misura “ponte” dell’assegno unico è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel Decreto Legge dell’8 giugno 2021 n. 79.

Quando arriverà?

La misura ponte entrerà in vigore dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa della vera e propria riforma dell’assegno universale previsto dal 1° gennaio 2022. È riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

A chi spetta

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, bisogna essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minorenni

Per avere diritto all’assegno ponte, l’ISEE del nucleo familiare non deve superare 50mila euro.

L’assegno è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1:

  • da uno a due figli: l’importo massimo mensile è di 167,5 euro per primo e secondo figlio (355 euro);
  • da tre figli: l’importo massimo mensile di 167,5 euro a figlio viene maggiorato del 30% dal terzo figlio in poi (653 euro).
  • gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità;

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

Bisogna presentare la domanda per avere l’assegno unico per i figli con disabilità in modalità telematica all’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore. L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Compatibilità

Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Provincie autonome e dagli enti locali.

Con questa misura “provvisoria” continueranno ad essere attive anche le altre misure come le detrazioni fiscali per figli a carico, che poi andranno via via eliminate. Le assorbirà l’assegno unico per i figli quando entrerà a regime in modo definitivo.

Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.