Agevolazione auto disabili intellettivi, quali sono e a chi spettano?

Al nostro S.A.I., Sportello Accoglienza e Informazione, giungono parecchie segnalazioni da parte delle famiglie che incontrano grandi difficoltà a vedersi riconosciute, soprattutto da parte dei concessionari, le agevolazioni previste per gli autoveicoli utilizzati per i disabili intellettivi: FACCIAMO CHIAREZZA!

Anzitutto vediamo a chi spettano: LE AGEVOLAZIONI SPETTANO AL POSSESSORE DI REDDITO DI CUI IL DISABILE RISULTA A CARICO

Quali sono i requisiti che la persona disabile deve possedere per averne diritto: LA PERSONA DISABILE INTELLETTIVA DEVE ESSERE TITOLARE DI INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO

Qui di seguito vi riportiamo gli articoli di legge che sanciscono questi diritti:

Articolo 30 Legge del 23/12/2000 n. 388

Comma 7:

Le  agevolazioni  di  cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono  estese  ai  soggetti  con  handicap  psichico o mentale di gravita’ tale da    aver    determinato    il    riconoscimento    dell’indennita’   di accompagnamento e  agli  invalidi  con  grave  limitazione  della capacita’ di deambulazione o  affetti  da  pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Articolo 8 Legge 449 del 27/12/1997

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap. (N.D.R.: “Le modifiche introdotte dall’art.50 L. n.342 del 2000 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001″).

In vigore dal 25/12/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 53 bis

  1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo”.
  2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
  4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
  5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita’ provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
  6. Le regioni e le aziende unita’ sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita’ a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
  7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e’ dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Il nostro S.A.I. è comunque a disposizione per fornire ulteriori informazioni

telefonando al n. 011 38 10 723

il martedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30